CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di Classe nello scrutinio di giugno, delibera:

1. La promozione alla classe successiva nel caso di voto sufficiente in tutte le discipline. La sufficienza corrisponde al raggiungimento degli obiettivi minimi, disciplinari e di comportamento, stabiliti da Consiglio di classe nella programmazione didattica.

2. La non promozione alla classe successiva viene presa in considerazione nelle seguenti situazioni:

  • valutazione insufficiente in tre o più discipline, di cui due con insufficienza grave
  • valutazione di insufficienza diffusa, anche non grave (quattro o più discipline)

sulla base di ulteriori elementi che concorrono alla valutazione quali:

  • frequenza attenzione e partecipazione alle lezioni
  • impegno nello studio
  • raggiungimento degli obiettivi di comportamento
  • miglioramento relativo dei risultati, osservabile in base alle valutazioni periodiche
  • curriculum degli anni precedenti

    3. La sospensione del giudizio viene deliberata per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino:

    • valutazione di insufficienza grave in non più di due discipline
    • insufficienza non grave al massimo in tre discipline.
    • la consapevolezza degli obiettivi non raggiunti e del lavoro supplementare necessario
    • l’impegno dimostrato nelle attività di recupero organizzate dall’istituto
    • lo svolgimento accurato dei compiti e dello studio assegnato
    • il miglioramento relativo dei risultati.

    Per ciò che concerne gli studenti disabili la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104/1992; l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo avviene tenendo quale riferimento il raggiungimento delle competenze e delle conoscenze indicate nel Piano Educativo Individualizzato(PEI)

    Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono valutati tenendo conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) elaborato dal Consiglio di istituto